Tribunale Diocesano

In riferimento al Decreto di competenza per la trattazione e la definizione in prima istanza delle cause di nullità matrimoniale (del 9 dicembre 2015 del Vescovo Francesco Marino), in attuazione del Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus emanato da Papa Francesco riguardante la riforma del processo di nullità matrimoniale ed entrato in vigore l’8 dicembre 2015, il 1 marzo 2016 il Tribunale Ecclesiastico di Avellino acquisita la suddetta competenza, comunica quanto segue:

  • L’introduzione delle cause di nullità, sia nella forma ordinaria che per il processo più breve, va presentata al Tribunale Ecclesiastico di Avellino, in Piazza Libertà, 19.
  •  Presso il Tribunale è possibile chiedere la consulenza gratuita, telefonando per appuntamenti al n 0825 74595. 
  • Il Tribunale (e-mail: tribunale@diocesi.avellino.it) è a disposizione per fornire tutte le indicazioni del caso il lunedì mercoledì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

 

Documentazione necessaria per incardinare causa di nullità

 A partire dalla data del 9 dicembre 2015, in attuazione della nuova disciplina legislativa introdotta con il Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, per iniziare la causa di nullità, sarà necessario depositare:

A) Libello in originale, siglato dalla parte attrice sul bordo di ogni pagina e sottoscritto sull’ultima pagina, con sottoscrizione già autentica o da sottoscrivere in Cancelleria personalmente dalla parte attrice per la autenticazione, con tre copie non firmate in allegato.

Con il libello occorrerà inserire i seguenti dati dattiloscritti:

– nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza (e qualora fosse necessario specificarlo anche il domicilio), numero telefonico, eventuale indirizzo e-mail della parte attrice, cioè della persona che introduce la causa;

– nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza (e qualora fosse necessario specificarlo anche il domicilio), numero telefonico, eventuale indirizzo e-mail della parte convenuta, cioè della controparte;

– data, parrocchia (e qualora fosse necessario specificare anche la chiesa), comune e diocesi di matrimonio;

– titolo di competenza del Tribunale (sarà indispensabile produrre documentazione scritta qualora si intenda indicare la competenza ai sensi del nuovo Can. 1672, nn. 2 e 3);

– capi di nullità accusati utilizzando la terminologia del Codice di Diritto Canonico; al termine del libello, qualora ci si ritenga in presenza delle condizioni previste dal nuovo Can. 1683, nn. 1 e 2, sarà possibile presentare la richiesta di processo breve, unitamente alla documentazione che si riterrà utile a tale scopo.

B) Certificati di battesimo delle parti o almeno della parte attrice.

C) Copia autentica dell’atto integrale di matrimonio canonico (non è sufficiente un semplice certificato, occorre la fotocopia del libro dei matrimoni autenticata dal parroco). Il parroco è tenuto a rilasciare il predetto atto alle parti a norma del Decreto generale della CEI del 20/10/1999, art. 2 § 5, circa la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza.

D) Estratto per riassunto di atto di matrimonio civile.

E) Certificato di residenza della parte convenuta.

F) Se esistenti: ricorso per separazione, verbale e omologa della separazione, sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

G) Elenco dei testimoni indotti, completo di indirizzi, CAP, numeri di telefono ed eventuale e-mail, sottoscritto dalla parte attrice o da entrambe le parti.

H) Modelli di autorizzazione alla trattazione dei dati personali da ritirarsi presso la Segreteria del Tribunale.

I) Informativa economica da ritirarsi presso la Segreteria del Tribunale.

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